L’Attestato di Prestazione Energetica, conosciuto con il suo acronimo APE, è il documento che attesta le prestazioni energetiche di un immobile.
Oltre ad essere obbligatorio negli atti di compravendita e locazione degli immobili, l’APE è necessario per ottenere il certificato di agibilità di un edificio ed aiuta l’acquirente ed il locatario a valutare la convenienza economica dell’acquisto e locazione di un immobile. Nel lungo termine, si stima che incentiverà la costruzione di edifici a bassi consumi e contribuirà a far aumentare il valore degli immobili poco energivori.
La normativa di riferimento per l’Attestato di Prestazione Energetica
Per allineare la legislazione italiana alla normativa europea in tema di efficienza energetica e riduzione dei consumi energetici, è stato emesso il decreto legislativo 192/2005 che attua la direttiva comunitaria 2002/91/CE.
Il decreto legislativo 192/2005 è stato successivamente modificato da:
- decreto legislativo 311/2006;
- decreto legislativo 115/2008 (semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative);
- decreto legge 112/2008 convertito con legge 133/2008;
- P.R. 2 aprile 2009 n. 59;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (con il quale sono state approvate le linee guida nazionali per la certificazione energetica);
- 13 del decreto legislativo 28/2011;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012;
- Decreto 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 (modifica il decreto legislativo 192/2005 ed introduzione di una serie di novità sulle prestazioni energetiche degli edifici ed introduce l’APE – Attestato di Prestazione Energetica – in sostituzione dell’ACE – Attestato di Certificazione Energetica).
Infine, tre decreti interministeriali previsti dalla legge 90/2013 ed emessi il 26 giugno 2015:
- decreto requisiti minimi - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- linee guida certificazione energetica - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- Relazione tecnica legge 10 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
Le informazioni che l’APE deve contenere
Nell’Attestato di Prestazione Energetica APE sono riportate le seguenti informazioni sull’immobile:
- caratteristiche termo igrometriche;
- consumi;
- produzione di acqua calda;
- raffrescamento;
- riscaldamento degli ambienti;
- tipo di impianto di riscaldamento;
- eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile;
- suggerimenti sui principali interventi da effettuare per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.
Quando è obbligatorio l’APE
E’ obbligatorio redigere l’APE, Attestato di Prestazione Energetica in caso di:
- vendita di immobili
- donazione di immobili
- locazione di interi edifici (l’APE va redatto ed allegato al contratto)
- locazione di singole unità immobiliari (l’APE va redatto e può non essere allegato al contratto)
Nei casi menzionati sopra è il proprietario che deve far redigere l’APE a sue spese da un certificatore energetico e fornirlo al potenziale acquirente o locatario, pena sanzioni economiche.
L’APE è altresì obbligatorio in caso di:
- nuove costruzioni - gli immobili di nuova costruzione devono essere dotati di un APE redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile;
- ristrutturazioni importanti – gli immobili soggetti ad una ristrutturazione importante devono essere dotati di APE. Come definito dal DL 63/2013, ricadono nelle “ristrutturazioni importanti” gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio come il rifacimento degli intonaci esterni e l’impermeabilizzazione del tetto;
- demolizione e ricostruzione (come definito dal DPR 380/01 Testo Unico dell’Edilizia);
- edifici utilizzati da pubbliche amministrazione e aperti al pubblico – tali edifici, incluse le scuole, quando presentano una superficie superiore al 250 mq, devono dotarsi di APE e tutti quelli con una superficie superiore ai 500 mq devono esporlo in maniera ben visibile al pubblico;
- Contratti di gestione del clima in edifici pubblici – se viene stipulato un nuovo contratto (o rinnovato un contratto esistente) relativo agli impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico, questo dovrà essere dotato di APE.
Come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 e dall’appendice A del Decreto Ministeriale 26/06/2015, non è obbligatorio redigere l’Attestato di Certificazione Energetica nei seguenti casi:
- Edifici industriali e artigianali i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- Edifici agricoli e rurali non residenziali che non sono provvisti di impianti di climatizzazione;
- Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- Box, cantine autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
- Ruderi;
- Fabbricati al grezzo.
Il presente articolo non è da intendersi esaustivo sull’argomento. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, si rimanda alla normativa di riferimento.