Attestato di Prestazione Energetica APE: normativa e casi in cui è obbligatorio

L’Attestato di Prestazione Energetica, conosciuto con il suo acronimo APE, è il documento che attesta le prestazioni energetiche di un immobile.

Oltre ad essere obbligatorio negli atti di compravendita e locazione degli immobili, l’APE è necessario per ottenere il certificato di agibilità di un edificio ed aiuta l’acquirente ed il locatario a valutare la convenienza economica dell’acquisto e locazione di un immobile. Nel lungo termine, si stima che incentiverà la costruzione di edifici a bassi consumi e contribuirà a far aumentare il valore degli immobili poco energivori.

APE Attestato di Prestazione Energetica

La normativa di riferimento per l’Attestato di Prestazione Energetica

Per allineare la legislazione italiana alla normativa europea in tema di efficienza energetica e riduzione dei consumi energetici, è stato emesso il decreto legislativo 192/2005 che attua la direttiva comunitaria 2002/91/CE.

Il decreto legislativo 192/2005 è stato successivamente modificato da:

  • decreto legislativo 311/2006;
  • decreto legislativo 115/2008 (semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative);
  • decreto legge 112/2008 convertito con legge 133/2008;
  • P.R. 2 aprile 2009 n. 59;
  • Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (con il quale sono state approvate le linee guida nazionali per la certificazione energetica);
  • 13 del decreto legislativo 28/2011;
  • Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012;
  • Decreto 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 (modifica il decreto legislativo 192/2005 ed introduzione di una serie di novità sulle prestazioni energetiche degli edifici ed introduce l’APE – Attestato di Prestazione Energetica – in sostituzione dell’ACE – Attestato di Certificazione Energetica).

Infine, tre decreti interministeriali previsti dalla legge 90/2013 ed emessi il 26 giugno 2015:

- decreto requisiti minimi - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;

- linee guida certificazione energetica - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

- Relazione tecnica legge 10 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

Le informazioni che l’APE deve contenere

Nell’Attestato di Prestazione Energetica APE sono riportate le seguenti informazioni sull’immobile:

  • caratteristiche termo igrometriche;
  • consumi;
  • produzione di acqua calda;
  • raffrescamento;
  • riscaldamento degli ambienti;
  • tipo di impianto di riscaldamento;
  • eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile;
  • suggerimenti sui principali interventi da effettuare per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.

Quando è obbligatorio l’APE

E’ obbligatorio redigere l’APE, Attestato di Prestazione Energetica in caso di:

  • vendita di immobili
  • donazione di immobili
  • locazione di interi edifici (l’APE va redatto ed allegato al contratto)
  • locazione di singole unità immobiliari (l’APE va redatto e può non essere allegato al contratto)

Nei casi menzionati sopra è il proprietario che deve far redigere l’APE a sue spese da un certificatore energetico e fornirlo al potenziale acquirente o locatario, pena sanzioni economiche.

L’APE è altresì obbligatorio in caso di:

  • nuove costruzioni - gli immobili di nuova costruzione devono essere dotati di un APE redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile;
  • ristrutturazioni importanti – gli immobili soggetti ad una ristrutturazione importante devono essere dotati di APE. Come definito dal DL 63/2013, ricadono nelle “ristrutturazioni importanti” gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio come il rifacimento degli intonaci esterni e l’impermeabilizzazione del tetto;
  • demolizione e ricostruzione (come definito dal DPR 380/01 Testo Unico dell’Edilizia);
  • edifici utilizzati da pubbliche amministrazione e aperti al pubblico – tali edifici, incluse le scuole, quando presentano una superficie superiore al 250 mq, devono dotarsi di APE e tutti quelli con una superficie superiore ai 500 mq devono esporlo in maniera ben visibile al pubblico;
  • Contratti di gestione del clima in edifici pubblici – se viene stipulato un nuovo contratto (o rinnovato un contratto esistente) relativo agli impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico, questo dovrà essere dotato di APE.

Come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 e dall’appendice A del Decreto Ministeriale 26/06/2015, non è obbligatorio redigere l’Attestato di Certificazione Energetica nei seguenti casi:

  • Edifici industriali e artigianali i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • Edifici agricoli e rurali non residenziali che non sono provvisti di impianti di climatizzazione;
  • Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
  • Box, cantine autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
  • Ruderi;
  • Fabbricati al grezzo.

Il presente articolo non è da intendersi esaustivo sull’argomento. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, si rimanda alla normativa di riferimento.

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